[1]Accordo fra l'Italia e l'Irlanda per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree fra i due paesi

[2]Il Governo italiano e il Governo d'Irlanda, desiderando di concludere un accordo allo scopo di stabilire al piu' presto possibile comunicazioni aeree fra l'Italia e l'Irlanda, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nell'allegato a quest'accordo, allo scopo di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (definiti "servizi concordati"). I servizi concordati possono essere inaugurati subito o in data successiva, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Testo vigente dal 26 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;963~arti · fonte del testo