[1]Articolo III

[2]1. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo potranno avere inizio in ogni momento, una volta che:

  • a)la Parte Contraente, alla quale sono concessi i diritti specificati nell'Annesso al presente Accordo, abbia designato per iscritto una impresa, e.
  • b)la Parte Contraente, che concede questi diritti, abbia autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei. 2. La Parte Contraente che concede questi diritti dovra', subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo, del paragrafo 1 dell'art. IV e dell'art. IX del presente Accordo, concedere senza indugio la detta autorizzazione ad operare il servizio aereo internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente puo' richiedere all'impresa designata dell'altra Parte Contraente di dimostrare che essa possiede i requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti della Prima Parte Contraente, per la disciplina dell'esercizio del traffico aereo internazionale.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artiii · fonte del testo