[1]Esenzione delle tasse
[2]Il Fondo, nell'adempimento delle finalita' proposte godra' delle agevolazioni seguenti: 1. Esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli Enti locali, tranne i casi in cui la legge civile li pone a carico dell'altro contraente. 2. Libera importazione con esenzione doganale per le merci ed i materiali importati in Italia per l'esecuzione dei programmi previsti dal presente Accordo. 3. Tariffe vigenti per gli uffici delle amministrazioni dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche.
Testo vigente dal 17 luglio 1948
