Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 2 gennaio 2024. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli scambi di premiscele medicate o di mangimi medicati. Le norme previste in materia di controllo veterinario, in particolare le condizioni di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono applicabili agli scambi di premiscele autorizzate o di mangimi medicati nella misura in cui questi ultimi sono soggetti a controllo veterinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art12 · fonte del testo
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