L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Promozione alla qualifica di revisore). - 1. La promozione alla qualifica di revisore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica".

Testo vigente dal 2 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;87~art18 · fonte del testo