Ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, puo' essere accordato, con obbligo di rendiconto, un fondo in valuta locale - in misura da determinarsi dal Ministro per il tesoro - per far fronte alle spese di ufficio e di rappresentanza.
Testo vigente dal 10 luglio 1948
