Sulle indennita' giornaliere risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, e' concessa una integrazione nelle seguenti misure: del 50% per il periodo 1 gennaio 1944-30 giugno 1944; del 70% per il periodo 1 luglio 1944-31 dicembre 1944; del 100% per il periodo 1 gennaio 1945-2 ottobre 1945.
Testo vigente dal 10 luglio 1948
