L'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e' modificato come segue: "Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati. Le erogazioni delle disponibilita' di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, puo' emanare in virtu' dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856. Agli effetti di quanto e' previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172".

Testo vigente dal 29 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-27;1884~art1 · fonte del testo