I capi delle delegazioni costituite ai sensi dell'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, modificato come nel precedente art. 1, hanno facolta' di depositare presso banche ed istituti bancari, anche esteri, e di impiegare in investimenti fruttiferi, anche all'estero, la parte eventualmente disponibile dei fondi loro accreditati. I depositi e gli investimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti in maniera che si possa liberamente e tempestivamente disporre dei fondi occorrenti per le esigenze delle delegazioni, e sono soggetti all'approvazione dei Ministri per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero. I capi delle delegazioni possono erogare i frutti degli investimenti e dei depositi di cui ai precedenti commi per l'attuazione dei compiti loro demandati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-27;1884~art3 · fonte del testo