Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le diarie base previsto per i vari gradi dall'art. 1 lettera a) del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, puo' essere, nei singoli casi, opportunamente modificato dal Ministero del tesoro.
Testo vigente dal 10 luglio 1948
