Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le diarie base previsto per i vari gradi dall'art. 1 lettera a) del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, puo' essere, nei singoli casi, opportunamente modificato dal Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 10 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860~art5 · fonte del testo