Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1948 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte da loro dovuta a norma dell'art. 2, sono Surrogati nei diritti e nelle azioni spettanti all'appaltatore ed ai suoi eredi nei confronti dei comuni o degli altri enti garantiti con la cauzione o con la polizza. Essi sono inoltre surrogati nelle azioni e nei diritti spettanti ai comuni o agli altri enti garantiti, per quanto concerne l'esecuzione sui beni privati dell'appaltatore. La surrogazione puo' essere fatta valere, in entrambi i casi, soltanto dopo l'integrale soddisfacimento del comune o degli altri enti garantiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;86~art4 · fonte del testo