Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le cauzioni che gli appaltatori sono tenuti a versare a garanzia delle gestioni delle imposte di consumo, possono essere costituite, per non oltre la meta' e per ogni singolo appalto, mediante polizza fideiussoria emessa da istituti od enti assicuratori autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale. Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformita' dello schema allegato al presente decreto. Tale facolta' e' esclusa per le cauzioni gia' prestate ed accettate ai sensi di legge a garanzia degli appalti in corso. E' invece ammessa per le cauzioni non ancora prestate, ne' accettate e per quelle integrative o suppletorie, in ogni caso per non, oltre la meta' del complessivo ammontare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;86~art1 · fonte del testo