Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1948 al 22 dicembre 2008. 269 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Con la. stipulazione della polizza fideiussoria o del contratto di fideiussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto. Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, il prefetto, sui richiesta dell'istituto o della banca, provvede ad inviare, presso la gestione delle imposte di consumo, un proprio delegato con l'incarico di trattenere fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni introito delle imposte di consumo in caso di gestione a canone fisso ed ogni provento spettante all'appaltatore in caso di gestione ad aggio e di curarne il versamento all'ente creditore. Le indennita' spettanti al delegato previsto nel precedente comma sono dovute dall'appaltatore e sono liquidate dal prefetto con le modalita' previste dall'articolo 352 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138. L'istituto o la banca restano obbligati fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione a termini dell'art. 300 del succitato regolamento, anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore. L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fideiussoria o fideiussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovra' esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione anticipata della polizza o del contratto di fideiussione. Per il recupero delle somme dovute per corrispettivi ed accessori e di quelle dovute in caso di risoluzione anticipata, del contratto si osservano, qualora non si possa eseguire la procedura indicata, nel precedente comma secondo, le norme dell'art. 4, comma primo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;86~art5 · fonte del testo
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