Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1948 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'escussione dell'Istituto o della banca prevista ne precedente articolo e' ordinata dal prefetto con decreto nel quale dovra' essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca. Il decreto deve essere notificato all'istituto od alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare nella cassa del comune la somma da loro dovuta. Le eventuali eccezioni non sospendono il corso del decreto ne' l'obbligo del versamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-30;86~art3 · fonte del testo