[1]L'art. 12 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - Al personale civile, agli operai, nonche' ai militari non compresi nei precedenti articoli, che compiono, nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti aeronautici, spettano, per ogni singolo volo, le indennita' previste dalla seguente tabella:
[2]Indennita' Durata del volo per ogni volo lire
[3]Per voli di durata inferiore a 1 ora.................. 100 Per voli di durata uguale o superiore a 1 ora, ma in- feriore a 2 ore..................................... 200 Per voli di durata uguale o superiore a 2 ore, ma in- feriore a 3 ore..................................... 300 Per voli di durata uguale o superiore a 3 ore, ma in- feriore a 4 ore..................................... 400 Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore......... 500
[4]Agli effetti della corresponsione di tale indennita', i voli compiuti nella stessa giornata sono considerati come unico volo avente durata uguale alla loro somma. L'importo della indennita' in oggetto non puo' essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 750. Qualora il volo non risultasse giustificato da veri e propri motivi di servizio, l'importo della relativa indennita', corrisposta all'interessato, viene addebitata all'autorita' che ha ordinato il volo, salvo maggiori addebiti per logorio e consumo di materiale. La suddetta indennita' e' cumulabile con qualsiasi altra, eccetto che con quella di aeronavigazione, prevista dall'art. 1, con quella di pilotaggio, prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi dell'Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 9 per gli ufficiali medici e del genio aeronautico, dall'art. 10 per gli ufficiali naviganti passati nel ruolo servizi e dall'art. 11 per gli ufficiali e sottufficiali specialisti aventi obbligo continuativo di volo".
Testo vigente dal 9 luglio 1948
