Le indennita' mensili previste dall'art. 4 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto - legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertita, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, sono aumentate come segue: da lire 310 a lire 950; da lire 580 a lire 3000.
Testo vigente dal 9 luglio 1948
