Le indennita' mensili previste dall'art. 11 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, sono aumentate da L. 230 a L. 700 e da L. 185 a L. 560.
Testo vigente dal 9 luglio 1948
