Le indennita' mensili previste dall'art. 11 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, sono aumentate da L. 230 a L. 700 e da L. 185 a L. 560.

Testo vigente dal 9 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847~art5 · fonte del testo