L'indennita' mensile di L. 500, prevista dall'art. 9 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e' triplicata.
Testo vigente dal 9 luglio 1948
