[1]Le indennita' mensili previste dagli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244, sono aumentate come segue:
[2]A. - Indennita' di aeronavigazione e di pilotaggio normale:
- 1)da lire 985 a lire 3000;
- 2)da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500. B. - Indennita' supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali: da lire 695 a lire 2100; da lire 310 a lire 950.
Testo vigente dal 9 luglio 1948
