[1]Le indennita' mensili previste dagli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 720, e, nei loro primi commi, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244, sono aumentate come segue:

[2]A. - Indennita' di aeronavigazione e di pilotaggio normale:

  • 1)da lire 985 a lire 3000;
  • 2)da lire 1060 o 1140 a lire 3250 o 3500. B. - Indennita' supplementare di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali: da lire 695 a lire 2100; da lire 310 a lire 950.

Testo vigente dal 9 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847~art1 · fonte del testo