L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 403, e' cosi' modificato: Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni e' dovuta una indennita' di L. 1000, la quale e' ridotta alla meta' per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Tale indennita' non e soggetta alla riduzione del 12%, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 6°. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Testo vigente dal 10 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;390~art1 · fonte del testo