Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1917, n. 833, e' elevato da quattro a sette dodicesimi. Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".
Testo vigente dal 5 febbraio 1948
