Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione debbono farne domanda al Ministero delle finanze e fornire le prove della perdita delle merci e dell'evento che l'ha causata entro quattro mesi dalla data, di pubblicazione dei presente decreto.

Testo vigente dal 30 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800~art4 · fonte del testo