Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione debbono farne domanda al Ministero delle finanze e fornire le prove della perdita delle merci e dell'evento che l'ha causata entro quattro mesi dalla data, di pubblicazione dei presente decreto.
Testo vigente dal 30 giugno 1948
