E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, e composta di nove membri, con l'incarico di istruire e di esaminare le domande di esonero, di cui ai precedenti articoli. Essa e' costituita:
- 1)dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un suo delegato;
- 2)da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo e da un avvocato o sostituto avvocato dello Stato;
- 3)da quattro funzionari dell'Amministrazione centrale o provinciale delle dogane ed imposte indirette;
- 4)da un funzionario del Ministero del tesoro;
- 5)da un ufficiale superiore del Comando generale della guardia di finanza. Il magistrato ed i funzionari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 non possono essere, rispettivamente, di grado inferiore al 4° od al 6°. La Commissione e' presieduta dal magistrato suddetto. Due funzionari del ruolo centrale di grado non inferiore al 9° esercitano le funzioni di segretari. La Commissione si pronuncia a maggioranza con la presenza di almeno cinque membri.
Testo vigente dal 30 giugno 1948
