E' data facolta' al Ministro per le finanze di concedere, con propri motivati decreti d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione di cui all'art. 6, l'esonero di tributi doganali e di fabbricazione ancora dovuti allo Stato, se tale esonero dipenda da documenti gia' emessi dai competenti uffici e che risultino perduti per fatto di guerra o in occasione dello stato di guerra, oppure da attestazioni, registrazioni o certificazioni, che risultino omesse per le medesime cause, qualora i corrispondenti movimenti di merci o adempimenti di condizioni o di formalita' siano da presumere eseguiti.
Testo vigente dal 30 giugno 1948
