E' considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da, forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, per la preparazione o nella esecuzione di operazioni belliche, o che comunque sia stato occasionato dallo stato di guerra, anche se compiute dalla popolazione civile.

Testo vigente dal 30 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800~art3 · fonte del testo