E' considerato fatto di guerra, ai fini dell'applicazione del presente decreto, il fatto compiuto da, forze armate, nazionali, alleate o nemiche, oppure dai partigiani, per la preparazione o nella esecuzione di operazioni belliche, o che comunque sia stato occasionato dallo stato di guerra, anche se compiute dalla popolazione civile.
Testo vigente dal 30 giugno 1948
