La stessa facolta' e' data al Ministro per le finanze per le merci gravate da imposta di fabbricazione ancora dovuta allo Stato, nei casi in cui la legge non preveda esoneri per le perdite causate da forza maggiore, e in quelli nei quali l'obbligato dimostri di non essersi potuto rivalere della imposta per fatto di guerra, ai sensi del precedente art. 1.
Testo vigente dal 30 giugno 1948
