Agli effetti del presente decreto la denominazione "contratti di guerra" comprende oltre i contratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonche' gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorita' e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni.
Testo vigente dal 15 giugno 1948
