Art. 13 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra

Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art13 · fonte del testo