E' in facolta' del Ministro per la difesa di assegnare ad allievi del 1° e 2° anno dei corsi ordinari dell'Accademia militare - appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli - posti gratuiti. Il numero di detti posti non potra' essere superiore ad otto per ogni anno di corso. Le modalita' per il loro conferimento saranno stabilito con decreto del Ministro per la difesa.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art9 · fonte del testo