Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, e' a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari dell'Accademia militare la retta di L. 20 mila annue, comprensive del mantenimento, vestiario e spese per l'insegnamento. I sottufficiali di cui al precedente articolo - che ai sensi dell'art. 4 del testo unico di reclutamento, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi - sono dispensati dal pagamento della retta stessa.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art5 · fonte del testo