Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, e' a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari dell'Accademia militare la retta di L. 20 mila annue, comprensive del mantenimento, vestiario e spese per l'insegnamento. I sottufficiali di cui al precedente articolo - che ai sensi dell'art. 4 del testo unico di reclutamento, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi - sono dispensati dal pagamento della retta stessa.
Testo vigente dal 23 giugno 1948
