Con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per la difesa e' concesso il beneficio della mezza retta gratuita:

  • 1)per benemerenza di famiglia congiunta al merito personale:
  • a)ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidita' ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa ai regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, purche' appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e siano stati classificati, nella graduatoria di ammissione, con media non inferiore a 14/20;
  • b)agli allievi nelle predette condizioni, anche se non abbiano fruito del beneficio della mezza retta gratuita al primo anno di corso, che siano stati promossi al secondo anno con media non inferiore a 14/20 nella prima sessione di esami;
  • 2)per merito personale:
  • a)ai primi dieci allievi della graduatoria di ammissione, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16/20;
  • b)ai primi dieci allievi promossi al secondo anno di corso, purche' abbiano riportato una media non inferiore a 16/20 nella prima sessione di esami. Nel computo degli allievi di cui alle lettere a) e b) del n. 2, non vengono collocati gli allievi che gia' godano della retta o semiretta gratuita per altro titolo.

Testo vigente dal 23 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;753~art8 · fonte del testo