Le deliberazioni del commissario che definiscono i rapporti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro. Sono parimenti assoggettati a tassa fissa di registro o ipotecaria, gli atti costitutivi di garanzia reale o personale e le iscrizioni ipotecarie dipendenti dai debiti accertati verso lo Stato. I documenti a corredo delle denuncie e dei ricorsi sono esenti dalle tasse di bollo. Le quote proporzionali delle imposte dirette o della imposta sull'entrata che risultassero pagate in eccedenza saranno restituite agli aventi diritto. ((I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo)).

Testo vigente dal 18 novembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 1949

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1948 al 18 novembre 1949. 43 parole aggiunte.

… o della imposta sull'entrata che risultassero pagate in eccedenza saranno restituite agli aventi diritto. aggiunto: I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674~art15 · fonte del testo