Tutti gli atti o documenti relativi alle attestazioni ed alle garanzie di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo ed assoggettati, nei casi previsti, alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro. Restano ferme le esenzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, nei confronti delle anticipazioni concesse prima della pubblicazione del presente decreto. Sono tuttavia dovuti i normali tributi e le eventuali sovrimposte e penalita' sugli atti e contratti enunciati nelle attestazioni prescritte dall'art. 3, lettera b), qualora non risultino regolari in base alle vigenti leggi tributarie.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
