Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini del decreto stesso.

Testo vigente dal 2 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010~art5 · fonte del testo