La Commissione di cui all'articolo precedente:
- 1)predispone il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute;
- 2)da' pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto;
- 3)esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto;
- 4)esprime il parere sull'erogazione, del fondo di cui all'art. 3 del presente decreto. Il piano di distribuzione di cui al n. 1 e' approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio. Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori di bozzoli e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.
Testo vigente dal 14 giugno 1948
