La Commissione di cui all'articolo precedente:

  • 1)predispone il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute;
  • 2)da' pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto;
  • 3)esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto;
  • 4)esprime il parere sull'erogazione, del fondo di cui all'art. 3 del presente decreto. Il piano di distribuzione di cui al n. 1 e' approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio. Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori di bozzoli e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.

Testo vigente dal 14 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662~art8 · fonte del testo