In seno alla Commissione di cui all'art. 7 e' costituito con lo stesso decreto che istituisce la Commissione, un comitato composto dei membri indicati ai numeri 3, 4, 9 e 10 e da uno dei due membri indicati rispettivamente ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo. Fa parte del Comitato suddetto anche un rappresentante degli industriali tessitori serici nominato con lo stesso decreto. Il Comitato suddetto studia i sistemi piu' idonei per incrementare il consumo della seta e provvede alla loro attuazione con il fondo di cui all'articolo successivo.
Testo vigente dal 14 giugno 1948
