La corresponsione dei contributi che per le vendite avvenute competono totalmente o parzialmente agli industriali filandieri, ai sensi del terzo comma dell'arti colo precedente, e' condizionata all'acquisto da parte di ciascun industriale dell'intera quota di bozzoli che gli verra' attribuita in base al piano di distribuzione di cui all'art. 8, n. 1, del presente decreto.
Testo vigente dal 14 giugno 1948
