((E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalita' della presente legge)). Il fondo e' costituito:
- 1)con un contributo degli industriali filandieri di L. 15 per ogni chilogrammo di bozzoli mercantili acquistati, base dieci per uno, peso a fresco, di produzione 1947. Tale contributo sara' versate alla consegna del prodotto per le partite non ancora ritirate alla data di pubblicazione del presente decreto; mentre per quelle ritirate anteriormente e' ritenuto sulle somme spettanti all'industriale filandiere ai sensi del terzo comma dell'art. 1 e in ogni caso in misura non superiore al loro ammontare. Restano esclusi dalla ritenuta suddetta i quantitativi di bozzoli corrispondenti alle partite di seta che risultano gia' prodotte e vendute all'entrata in vigore del presente decreto;
- 2)con la quota del 10% sugli eventuali sopraprezzi di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.
Testo vigente dal 17 aprile 1951
