E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro, di disporre una trattenuta, nella misura massima di L. 5 a chilogrammo sull'importo del contributo spettante agli agricoltori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, per interventi a favore di particolari situazioni interessanti la bachicoltura. La erogazione del fondo costituito con la trattenuta di cui sopra sara' effettuata dall'Ente nazionale serico, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 7.

Testo vigente dal 14 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662~art3 · fonte del testo