Le norme per l'esecuzione dei presente decreto sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero, sentita la Corte dei conti. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno stanziamento di L. 2.500.000.000. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'applicazione del presente decreto, e' autorizzato a concedere anticipazioni fino al limite di L. 100.000.000 ciascuna, a favore del presidente dell'Ente nazionale serico, il quale assume per la presentazione dei rendiconti relativi la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662~art11 · fonte del testo