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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2021 al 18 ottobre 2024. 803 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) autorita' nazionale competente NIS, l'autorita' nazionale unica, competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 7, comma 1;

tolto: a-bis) autorita' di settore, le autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e);

tolto: b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, di cui all'articolo 8;

tolto: c) punto di contatto unico, l'organo incaricato a livello nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea;

tolto: d) autorita' di contrasto, l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

tolto: e) rete e sistema informativo:

tolto: 1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Mostra gli altri 19 capoversi cambiati

tolto: 2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali;

tolto: 3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione;

tolto: f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacita' di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;

tolto: g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato, della tipologia di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, comma 2;

tolto: h) servizio digitale, servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo elencato nell'allegato III;

tolto: i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica che fornisce un servizio digitale;

tolto: l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;

tolto: m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure necessarie per l'identificazione, l'analisi e il contenimento di un incidente e l'intervento in caso di incidente;

tolto: n) rischio, ogni circostanza o evento ragionevolmente individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;

tolto: o) rappresentante, la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea espressamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi digitali che non e' stabilito nell'Unione europea, a cui l'autorita' competente NIS o il CSIRT Nazionale puo' rivolgersi in luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi del presente decreto;

tolto: p) norma, una norma ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

tolto: q) specifica, una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

tolto: r) punto di interscambio internet (IXP), una infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di piu' di due sistemi autonomi indipendenti, principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet; un IXP fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi; un IXP non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo, ne' altera o interferisce altrimenti con tale traffico;

tolto: s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e' un sistema distribuito e gerarchico di naming in una rete che inoltra le richieste dei nomi di dominio;

tolto: t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS su internet;

tolto: u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi di dominio internet nell'ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD);

tolto: v) mercato online, un servizio digitale che consente ai consumatori ovvero ai professionisti, come definiti rispettivamente all'articolo 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di concludere contratti di vendita o di servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi informatici forniti dal mercato on line;

tolto: z) motore di ricerca on line, un servizio digitale che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

tolto: aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65~art3 · fonte del testo