Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2018 al 18 ottobre 2024. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Giurisdizione e territorialita' Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali e' comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro. Un fornitore di servizi digitali che non e' stabilito nell'Unione europea, ma offre servizi di cui all'allegato III all'interno dell'Unione europea, designa un rappresentante nell'Unione europea. Il rappresentante e' stabilito in uno di quegli Stati membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali e' considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui e' stabilito il suo rappresentante. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65~art16 · fonte del testo