Per i militari di cui al primo comma, dell'art. 3, gia' sottoposti a giudizio di epurazione, rimane fermo il provvedimento deliberato in tale sede se trattasi di dispensa dal servizio e sempre che non debbasi ripristinare la cancellazione dai ruoli. I giudizi di epurazione in corso si estinguono e gli atti relativi sono trasmessi alle Commissioni previste dall'art. 2.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
