Per i militari di cui al primo comma, dell'art. 3, gia' sottoposti a giudizio di epurazione, rimane fermo il provvedimento deliberato in tale sede se trattasi di dispensa dal servizio e sempre che non debbasi ripristinare la cancellazione dai ruoli. I giudizi di epurazione in corso si estinguono e gli atti relativi sono trasmessi alle Commissioni previste dall'art. 2.

Testo vigente dal 12 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;648~art5 · fonte del testo