La lettera c) del primo comma dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo e' sostituita dai seguenti commi: "Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicati ai sottufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento a riposo o della dispensa dal servizio di autorita', sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera; ovvero, se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio. Il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto di impiego. Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio".
Testo vigente dal 8 giugno 1948
