I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 5°, o parificato, gia' dispensati dal servizio per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'art. 1, possono chiedere all'Amministrazione da cui dipendevano che, revocato il provvedimento di dispensa, siano riassunti in servizio ovvero collocati a riposo. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione e' tenuta a provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto. La disposizione del comma primo si applica anche ai dipendenti di grado superiore al 6°, dispensati dal servizio nel giudizio di epurazione per motivi diversi da quelli contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Per i dipendenti di grado superiore al 6° il provvedimento di revoca e' adottato in seguito a giudizio del consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione. All'uopo l'interessato deve proporre ricorso, nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Consiglio di Stato, il quale giudica se sussistono le condizioni che legittimano la dispensa per motivi contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Qualora sia ritenuto che tali condizioni non sussistono, il provvedimento di revoca della dispensa deve essere adottato dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato. L'Amministrazione ha facolta' di collocare in disponibilita', per il periodo di due anni, i dipendenti riassunti ai sensi dei commi primo e terzo e, trascorso tale periodo, puo' collocarli a riposo. Durante il periodo della disponibilita' spetta ai dipendenti un assegno mensile pari alla meta' dello stipendio e delle altre competenze, che non presuppongono la presenza del dipendente in ufficio. Sono, nel resto, applicabili le disposizioni vigenti sulla disponibilita' degli impiegati civili dello Stato. Coloro che appartenevano a carriere, i cui ordinamenti prescrivono il collocamento a riposo in seguito al raggiungimento di limiti di eta' tassativamente stabiliti, e che, dopo la dispensa, hanno raggiunto i detti limiti, sono collocati a riposo con lo stesso provvedimento che dispone la revoca della dispensa. Sono parimente collocati a riposo, all'atto della revoca della dispensa, coloro che appartenevano a carriere diverse da quelle suindicate e che, avendo gia' raggiunto venti anni di servizio, hanno altresi' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'. In entrambi i casi il collocamento a riposo decorre dal giorno dei raggiunti limiti di eta'. Se, pero', nel secondo caso, il limite di eta' era stato raggiunto prima della dispensa, il collocamento a riposo decorre dalla data di questa.

Testo vigente dal 20 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48~art2 · fonte del testo