Salvo quanto disposto dall'art. 5, le Commissioni di cui all'art. 2 possono proporre al Ministro per la difesa, in luogo della cancellazione dai ruoli, i seguenti provvedimenti:

  • a)la cessazione dal servizio, con collocamento a seconda dei casi, in ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto, per i militari di carriera;
  • b)il collocamento in congedo assoluto, per i militari appartenenti alle categorie in congedo o vincolati a ferme speciali, previo proscioglimento d'autorita', per questi ultimi, della ferma contratta,;
  • c)l'adozione di sanzioni disciplinari per i militari di qualsiasi categoria. La cessazione dal servizio prevista dalla lettera a) e' subordinata: alla deliberazione del consiglio dei Ministri, se trattasi di ufficiali generali o colonnelli, e gradi corrispondenti; alla decisione del Ministro per la difesa, negli altri casi. Il collocamento in congedo assoluto previsto dalla lettera b) e' disposto dal Ministro con suo decreto. La cessazione dal servizio ed i collocamenti in congedo assoluto di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di cancellazione dai ruoli, anche se revocato o annullato.

Testo vigente dal 12 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;648~art4 · fonte del testo