Restano comunque salvi i provvedimenti di revoca gia' adottati dalla competente autorita' amministrativa, in seguito ad un nuovo esame di merito. I militari indicati nel primo comma sono precauzionalmente sospesi dall'impiego o dal grado sino a che non intervenga il provvedimento definitivo. Durante tale periodo non si fa luogo a corresponsione di competenze arretrate. Qualora, in seguito al riesame previsto dal primo comma, la cancellazione dai ruoli venga ripristinata, il relativo provvedimento ha effetto dalla data di decorrenza di quello revocato o annullato.
Testo vigente dal 12 giugno 1948
