1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della Tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. In conformita' con le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti:

  • a)sorvolare, senza farvi scalo, il territorio della altra Parte contraente;
  • b)atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;
  • c)fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente sui punti nominati nelle rotte specificate, al fine di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e/o merci a scopi commerciali. 3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo sara' intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art3 · fonte del testo