I posti che, nei gradi previsti nella tabella I per il personale amministrativo di gruppo A, sono da conferire per concorso di ammissione al grado iniziale e per promozioni ai gradi superiori, a laureati in economia e commercio ed a coloro che siano muniti di, titolo equipollente od ai funzionari inquadrati ai sensi del precedente art. 3, sono stabiliti come segue: un posto di grado 5°, tre posti di grado 6°, tre posti di grado 7°, quattro posti di grado 8°, cinque posti di grado 9° e otto posti di grado 10° e 11°. I funzionari inquadrati ai sensi dell'art. 3 non potranno essere scrutinati per la promozione prima del 1 luglio 1948.

Testo vigente dal 31 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;557~art4 · fonte del testo