Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 8 aprile 1952. 270 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia' residenti, prima del 10 giugno 1940, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia o dell'Etiopia:
tolto: a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo statuto di guerra;
tolto: b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori
tolto: c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
tolto: d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino entro il 31 dicembre 1948, in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, coloro che, residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano, siano stati costretti, dopo l'8 settembre 1943, ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'Ufficio del genio civile, e si trovino in condizione di non poter fare ritorno alla localita' in cui risiedevano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;556~art2 · fonte del testo
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